leggi generali non vedenti (lavoro scuola fisio-masso)

Persone con disabilità visive

Lavori tradizionali e nuove frontiere

 

In Italia trovare oggi un posto di lavoro è difficile per tutti.

Ancor più per la categoria dei disabili e, a maggior ragione, per i ciechi e gli ipovedenti. Sia perché oggettivamente le persone con disabilità visive non possono accedere allo stesso numero di professioni delle altre persone (basti pensare a professioni come quella di autista, poliziotto, grafico pubblicitario e molte altre), sia perché vi è l’erronea diffusa opinione che un non vedente non renda una prestazione lavorativa all’altezza di un vedente.

Tradizionalmente, i non vedenti sono stati avviati ad alcune professioni quali il centralinista, il massaggiatore e il fisioterapista, l’insegnante e il musicista, che, in ogni caso, restano ancora di grande attualità. Ciò principalmente per effetto delle leggi speciali che, nel corso degli anni, il Legislatore ha voluto emanare per facilitare l’inserimento dei non vedenti in determinati ma circoscritti ambiti.

L'informatizzazione, ora però, sta facendo emergere sia nel pubblico che nel privato altre professioni specializzate potenzialmente accessibili, abbattendo le barriere grazie all’utilizzo di ausili. Professioni come quelle di analista programmatore e di addetto alla gestione di reti si sono dimostrate alla portata dei disabili visivi, grazie a supporti come tastiere Braille e dispositivi per la sintesi vocale, che consentono anche ad un lavoratore non vedente o ipovedente di gestire autonomamente i sistemi informatici sia in locale che da remoto. L'implementazione dei canali telematici per l'erogazione di servizi (e-gov) e perfino la comunicazione pubblica tramite i social media potrebbero offrire anch’essi spunti in questo senso, sempre ovviamente adattando le postazioni di lavoro.

Una gestione datoriale (pubblica e privata) a 360 gradi del benessere lavorativo come leva dell’innovazione e della produttività dovrebbe sempre tenere conto anche di queste esigenze, mettendo in campo risorse che valorizzino le potenzialità del personale non vedente.

Pertanto si può confermare che, oggi più che mai, i ciechi e gli ipovedenti possono potenzialmente accedere a molteplici professioni grazie alle nuove tecnologie e al sempre maggior grado di professionalità acquisita.

 

Fonti normative e amministrative di riferimento

In generale:

  1. 1.     Legge 104 del 5-2-1992: Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.
  2. 2.     Legge 68 del 12-3-1999 e D.P.R. 333 del 10-10-2000, regolamento di esecuzione.
  3. 3.     Legge 104 del 1992 art. 20 e Legge 68 del 1999, art. 16, che consentono ai candidati portatori di disabilità, in sede di concorsopubblico, di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione alla personale disabilità:

-      tempi aggiuntivi: spetta alla Commissione esaminatrice quantificare i tempi aggiuntivi da concedere al disabile, valutando la difficoltà delle prove di esame, in rapporto allo stato di handicap del candidato, attestato mediante idonea certificazione, rilasciata dalla struttura pubblica competente ovvero mediante dichiarazione sostitutiva, nella quale si faccia riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento d’invalidità.

-      ausili e/o assistenza fisica: nel caso in cui il candidato disabile non abbia indicato la tipologia di ausilio a lui più congeniale, la Commissione esaminatrice è tenuta a nominare un assistente di propria fiducia ovvero anche un membro della Commissione stessa, con l’incarico di leggere le domande e di scrivere quanto dettato dal candidato in risposta ai/al quesito (specie se trattasi di soggetto non vedente).

  1. 4.     Direttiva europea 2000/78/CE art. 21, e Decreto Legge 76 del 28-6-2013convertito dalla Legge 99 del 9-8-2013, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità: viene previsto l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di adottare degli “aggiustamenti” ragionevoli (definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
  2. 5.     Legge 4 del 9-1-2004 (Legge Stanca) recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e DPR 75 del 1-3-2005, regolamento di esecuzione; Decreto Ministeriale 8-7-2005 (Allegati A, B, C, D, E e F) e Deliberazione CNIPA 25 del 15-9-2005 per l’istituzione dell’elenco dei valutatori di cui all’art. 3, comma 1, del DPR 75 del 2005, e definizione delle modalità tecniche per la tenuta. <È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione> (art. 1, comma 2, Legge 4 del 2004).
  3. 6.     Legge 67 del 1-3-2006 recante misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni, combinato con la Legge 69 del 1999 art. 10 e gli artt. 2087 e 2105 Codice Civile: ai portatori di handicap <… si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi>, quindi sotto questo specifico profilo il trattamento è lo stesso di quello in vigore per la generalità dei lavoratori.
    1. Decreto Legge 112 del 25-6-2008 convertito dalla Legge 133 del 6-8-2008, art. 66, comma 11:non rientrano nelle limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota d’obbligo. La Direzione Generale del Mercato del Lavoro, con nota 17.11.2009, prot. 13/III/15270/2009, ad interpretazione dell’art. 17, comma 7, del Decreto Legge 78 del 1-7-2009, convertito dalla Legge 102 del 3-8-2009 (<dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le  amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale>), ha rassicurato sulla possibilità di assunzione nel settore del pubblico impiego, il cui blocco non si applicherebbe alle persone con disabilità, cioè almeno in quei casi in cui dall’assunzione dipende, per l’Amministrazione interessata, il rispetto della quota di riserva stabilita dalla Legge 68 del 1999.
    2. 8.     Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Segretariato Generale Prot. 11/SEGR/0000163 N. 2/2010: assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni operative.
      1. Legge 190 del 23-12-2014 (Stabilità anno 2015), art. 1, comma 420, Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomien. 1 Prot. UGM_FP 000549 A- del 30-1-2015(registrata dalla Corte dei conti in data 20-2-2015, Reg.ne - Prev. n. 399) e Corte dei Conti per il Molise deliberazione n. 63/2015/PAR del 2-4-2015,recante chiarimenti in merito alle limitazioni dettate allefacoltà assunzionali da parte delle Pubblica Amministrazionea decorrere dal 1° gennaio 2015: è chiaro come il riferimento, espressamente ed esclusivamente, alle <percentuali stabilite dalla normativa vigente> è vincolante anche per le Province che, pertanto, sono tenute ad assumere personale appartenente alle categorie protette ai sensi della Legge 68 del 1999, nei limiti delle quote d’obbligo, trattandosi, invero, di stretti adempimenti normativi mai confluiti nel contesto delle limitazioni assunzionali delle amministrazioni pubbliche percentualmente stabilite e, pertanto, a queste estranee (<Resta fermo l’obbligo di assunzione per coprire la quota riservata alle categorie protette, anche in deroga al divieto di cui alla lettera c)> circolare n.1/2015, pag. 5).

I magistrati contabili per il Molise, con deliberazione n. 63 del 2015, hanno ritenuto condivisibile la circolare n. 1 del 30-1-2015, nel commentare il divieto di assunzioni a tempo indeterminato imposto alle Province dall’art. 1, comma 420, lett. c), precisando però che <resta fermo l’obbligo di assunzione per coprire i posti riservati alle categorie protette, anche in deroga al divieto generale di assunzione>.

  1. Decreto Legge 78 del 19-6-2015 (convertito dalla Legge 125 del 6-8-2015), art. 4 comma 2,in materia di disposizioni urgenti in materia di enti locali:il personale delle Province che, alla data del 19-6-2015, si trovi in posizione di comando o distaccopresso altra pubblica amministrazione, <è trasferito, previo consenso dell’interessato, presso l’amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa>.
  2. 11.  Decreto legislativo 151 del 14-9-2015 (Decreto attuativo Jobs Act, su delega al Governo - ai sensi della Legge 183 del 10-12-2014 - in materia di riordino della disciplina del mercato del lavoro), che modifica, tra l’altro:
  • Ø  la disciplina del collocamento obbligatorio dei lavoratori, così come regolamentata dalla Legge 68 del 1999 e successive modifiche;
  • Ø  la disciplina del collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti, così come regolamentata dalla Legge 113 del 29-3-1985.

L’art. 3 interviene sulla disciplina delle quote di riserva di cui all’art. 3 della Legge 68/1999, eliminando, dal 1° gennaio 2017, la disposizione che prevedeva, per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, che l’obbligo di assunzione del disabile scatta solo in caso di nuova assunzione. In pratica, a far data dal 1° gennaio 2017 scatterà l’obbligo di assunzione del disabile al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.

L’art. 4 prevede che le aziende potranno conteggiare, nella quota di riserva, lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento, se fisica, o al 45 per cento, se psichica, anche se non sono stati assunti tramite il collocamento obbligatorio.

Viene in tal modo ampliata la categoria di lavoratori computabili.

L’art. 5 modifica la disciplina delle esclusioni e degli esoneri parziali, con particolare riferimento alle attività che hanno un tasso di premio ai fini INAIL elevato.

L’art. 6 interviene sulle modalità delle assunzioni obbligatorie, introducendo le seguenti modifiche all’art. 7 della Legge 68/1999:

  • ·         viene data possibilità, ai datori di lavoro privati e agli pubblici economici, di assumere i lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa (ovvero l’azienda individua autonomamente la persona da inserire), ma non di effettuare l’assunzione diretta (potranno essere assunti solo disabili inseriti nelle apposite liste) (comma 1);
  • ·         in alternativa, l’assunzione può avvenire mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 68/1999 (art. 7, comma 1);
  • ·         la richiesta nominativa potrà essere preceduta dalla richiesta, da parte del datore di lavoro ai servizi per il collocamento mirato, di effettuare una preselezione delle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi, che aderiscano alla specifica occasione di lavoro (art. 7, comma 1);
    • ·       nel caso di mancata assunzione, gli uffici per il collocamento mirato avranno l’obbligo di avviare i lavoratori secondo l’ordine numerico di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificatamente concordata con il datore di lavoro, sulla base delle qualifiche disponibili (art. 7,comma 1-bis).

L'art. 7 modifica l’art. 8 della Legge 68/1999:

  1. 1.     in particolare, con la modifica del comma 1, si stabilisce che la tenuta dell'elencodelle

persone con disabilità - che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative - è di competenza dei servizi per il collocamento mirato (<detto <servizio competente> non viene identificato con previsione, ma da una lettura comparata del D.Lgs b. 151/2015 e del D.Lgs n. 150/2015 si può desumere che possa essere incardinato nell’ambito dei centri per l’impiego previsti dall’articolo 18 del citato Decreto n. 150> cit. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Interregionale del Lavoro di Milano, Unità Operativa Politiche del Lavoro Prot. 11441 del 15-10-2015)nel cui ambito territoriale si trova la residenza della persona, alla quale, in ogni caso, viene data facoltà di potersi iscrivere nell’elenco di altro servizio in altra parte d’Italia, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritta. Per ogni persona, il comitato tecnico (operante presso tali uffici, di cui al comma aggiuntivo 1bis) annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

  1. 2.     con l’introduzione del comma 1-bis, si stabilisce che presso i servizi per il collocamento mirato operi un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale (leggasi anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS) e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

Le nuove norme intendono attribuire al comitato tecnico, già previsto dalla vecchia normativa, maggiori, più specifici compiti e la piena responsabilità dell'inserimento mirato.

L’art. 8 prevede l’istituzione, all’interno della Banca dati politiche attive e passive, un’apposita sezione, denominata Banca dati del collocamento mirato. Tale Banca dati verrà inoltre implementata dall’INPS, per ciò che riguarda le incentivi riconosciuti al datore di lavoro e dall’INAIL, relativamente al reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

L’art. 9 modifica l’art. 12 bis della Legge 68 del 1999 cambiando la disciplina delle convenzioni di inserimento lavorativo. Il precedente disposto prevedeva che, alla scadenza della convenzione, il datore di lavoro potevaassumere il lavoratore disabile con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga all’obbligo di effettuare una percentuale di assunzioni con chiamata numerica. In quel caso il datore di lavoro poteva accedere al Fondo nazionale con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

Con le modifiche del Jobs Act, viene cancellata la deroga ad effettuare l'assunzione con chiamata nominativa in quanto la nuova Legge consente di assumere sempre con chiamata nominativa, ma soprattutto viene cancellato il diritto di prelazione nell’accesso agli incentivi.

L’art. 10 apporta rilevanti modifiche in materia di riconoscimento delle agevolazioni per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità. In particolare, viene incrementata la misura degli incentivi, limitandone la durata ad un periodo di 36 mesi.

Gli incentivi saranno riconosciuti per le assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2016, gli stessi peraltro vengono riconosciuti anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi di assunzione dei disabili, procedano all’assunzione, presentando relativa istanza.

Il 5 per cento delle risorse del Fondo nazionale potrà essere utilizzato dal Ministero del Lavoro per sperimentazioni di programmi di inclusione attivadelle persone disabili.

L’art. 11, intervenendo sull’art. 14 della legge 68 del 1999, modifica alcuni criteri di destinazione ed erogazione delle risorse afferenti il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. In particolare è previsto che il Fondo eroghi contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

L’art. 12 sopprime l’Albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all’art. 1 della Legge 113 del 1985.

L’art. 13 apporta modifiche alla Legge 113 del 1985 prevedendo che i privi della vista si debbano iscrivere nell'elencodel centro per l’impiegodel territorio di residenza e, in maniera maggiormente agevolativa rispetto alle altre persone con disabilità, presso altro servizio anche non nell'ambito di residenza mantenendo l’iscrizione nell’elenco nel cui ambito territoriale hanno la residenza.

 

Leggi speciali per categorie professionali

riservate a persone con disabilità visiva

 

In particolare:

Centralinisti telefonici non vedenti

  1. 1.     Legge 113 del 29-3-1985, così come modificata dal Decreto Legislativo 151 del 14-9-2015, agli artt. 12 e 13: per poter usufruire di tale normativa speciale, la persona non vedente (per la definizione di <non vedente>art. 2, 3 e 4 della Legge 138 del 3-4-2001; vedi anche Ministero della Sanità, Direzione Generale della Prevenzione – già Dipartimento della Prevenzione – Ufficio IV,con nota Prot. DPV-4/H-D1/466 del 22-6-2001) deve essere iscritta all’Albo speciale dei centralinisti telefonici, a cui si accede mediante esame di abilitazione, da sostenere dopo aver frequentato un apposito corso professionale, oppure in deroga (art. 1, comma 4, Legge 113 del 1985) dopo aver svolto effettivamente, sotto contratto di lavoro dipendente (Nota Bene:non sono validi borse di studio, stage o tirocini formativi), la mansione di centralinista presso una azienda per almeno sei mesi.
  2. 2.     Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 88/86 del 21-7-1986avente ad oggetto Legge 12 marzo 1985, n. 113. Centralinisti telefonici Ciechi, circa il significato da attribuire all’espressione “norme tecniche”. Viene precisato che: <Le “norme tecniche” a cui la legge fa riferimento sono le disposizioni che stabiliscono le caratteristiche tecniche in base alle quali gli impianti telefonici sono approvati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Tali norme sono quelle dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C. E. I. – norme 103) nonché dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite dell'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni. Ai fini dell'applicazione della legge n. 113 del 1985 il centralino può essere definito come un impianto telefonico di smistamento o collegamento, collegato alla rete telefonica pubblica, che sia stato approvato come tale dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con posto operatore […]>.
  3. 3.     Legge 144 del 17-5-1999 art. 45 comma 12, cheha affidato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il compito di individuare con proprio decreto qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico, idonee al collocamento di lavoratori non vedenti, ai fini di dare applicazione alla Legge 113 del 1985
  4. 4.     Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 50/92 del 10-4-1992: assunzioni obbligatorie. Programma di esame per l’abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico non vedente (art. 2, comma quinto, legge 29 marzo 1985, n. 113)
  5. 5.     Decreto ministeriale 10-1-2000 (Gazz. Uff. 15-2-2000, n. 37), recante l’individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della Legge 113 del 1985, ai sensi di quanto disposto dall’art. 45, comma 12, della Legge 17-5-1999, n. 144:
  • Ø  operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;
  • Ø  operatore di telemarketing e telesoccorso;
  • Ø  operatore telefonico addetto alla gestionee all'utilizzazione di banche dati.
  1. 6.     Lettera Circolare del Ministero del Lavoro 28-5-2001, che ha chiarito tra l’altro che <La Legge n. 113/85 dispone, ai sensi dell’art. 5, c. 3, l’obbligo a carico della SIP, ora TELECOM S.P.A., di dare comunicazione agli uffici prov.li del lavoro, attualmente servizi prov.li per l’impiego, delle installazioni e trasformazioni di centralini telefonici che, in quanto dotati di posti-operatore, comportino l’obbligo di assumere il centralinista non vedente>.
  2. 7.     Legge 113 del 1985, art. 10 e Decreto direttoriale 29-7-2003 (Gazz. Uff. 19-8-2003, n. 191) e Decreto Direttoriale 24-7-2006 (GU 5-8-2006, n. 181). Le sanzioni amministrative previste in caso di inottemperanza, sono periodicamente aggiornate con decreto del Ministro del Lavoro ed attualmente vanno da un minimo di 105,70 ad un massimo di 2.113,40 Euro per la mancata comunicazione entro 60 giorni della creazione di nuovi posti riservati ai centralinisti non vedenti e da 21,13 a 84,53 Euro, per ogni giorno lavorativo, per ogni “scopertura”. Trattandosi dell’omissione di adempimenti ancora materialmente realizzabili anche dopo la scadenza, seppur con le sanzioni dovute per il ritardo, si ritiene applicabile l’istituto della diffida da parte del personale ispettivo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 124 del 2004, con conseguente ammissione al pagamento del minimo di legge in caso di ottemperanza da parte del trasgressore, anche alla luce degli orientamenti ministeriali in materia (Ministero Lavoro, circolare n. 24/2004).
  3. 8.     Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Mercato del Lavoro, Divisione III, 10-3-2005 Prot. 296/PU/C/C: recante 1. Programma di esame per l'abilitazione alla funzione di centralinista telefonico non vedente (art.2, comma 5°, legge 29 marzo 1985, n.113) 2. Programma di esame per l'acquisizione delle qualifiche professionali individuate dal D.M. 10. 01. 2000.
  4. 9.     Decreto ministeriale 11-7-2011 (Gazz.Uff. n. 209 del 08-9-2011), che ha introdotto la nuova figura professionale equipollente di operatore amministrativo segretariale.
  5. 10.  Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, già Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, Divisione IV, Prot. n. 29 del 4-12-2014: recante il programma di esame per l’abilitazione professionale alla funzione di operatore amministrativo segretariale di cui al DM 11 luglio 2011
  6. 11.  Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, Divisione V, n. 13 del 9-4-2015, che prevede, tra l’altro, al par. 4 (pp. 3 e 4) che <il privo della vista, iscritto all’Albo professionale nazionale, può chiedere di essere iscritto negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il collocamento mirato anche di province diverse da quella di residenza, purché rientranti nel territorio di competenza della Direzione Interregionale del lavoro/Direzione territoriale del lavoro che detiene l’Albo professionale. Il non vedente sarà tenuto a dichiarare in quali altre province della medesima regione è iscritto>.
  7. 12.  Decreto Legislativo 151 del 14-9-2015, artt. 12 e 13che modifica la Legge 29-3-1985, N. 113, di cui le parti più salienti sono: la soppressione dell’<Albo professionale> dei centralinisti telefonici non vedenti, sostituito dall’<apposito elenco> tenuto presso i <servizi competenti> (cioè i servizi per il collocamento mirato) e la possibilità per gli aventi diritto (che risultano in possesso del diploma di centralinista telefonico non vedente e del certificato medico-legale di cui all’art. 1, comma 2 della Legge N. 113/1985) di iscriversi nell’elenco tenuto dal <servizio competente> nel cui ambito si trova la residenza dell’interessato, e comunque anche presso l’elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato (vedi sopra Fonti normative e amministrative di riferimento).
  8. 13.  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, Divisione V, Prot. 41/0006338 del 25-9-2015: Legge 29 marzo 1985, n. 113. Competenza Commissioni regionali per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista. Si legge che al momento <la competenza ad istituire e a presiedere la Commissione per l’esame di abilitazione alla funzione di centralinista telefonico non vedente e per l’acquisizione delle qualifiche equipollenti è in capo al Direttore delle Direzione Interregionali del Lavoro nelle regioni Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, mentre nelle altre Regioni provvede il Direttore delle Direzioni Territoriali del Lavoro capoluogo di regione – fatta eccezione per la Regione Calabria dove la competenza è del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria>. Il Ministero, con medesima nota, tiene però ad anticipare che per il futuro <ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 149 dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1, medesimo decreto, cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi dell’Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni […]. Pertanto l’istituzione della Commissione d’esame rientrerà nella competenza delle sedi territoriali dell’Ispettorato>.
  9. 14.  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Interregionale del Lavoro di Milano, Unità Operativa Politiche del Lavoro nota Prot. 11441 del 15-10-2015, che fornisce alcuni chiarimenti, tesa ad assicurare un’interpretazione uniformante su tutto il territorio del Nord-Ovest, sui maggiori dubbi interpretativi circa le nuove competenze e le nuove modalità in materia di iscrizione dei centralinisti non vedenti, nonché l’individuazione del soggetto competente a gestire gli esami di abilitazione previsti dall’art. 2, comma 2, della Legge 113 del 1985.

 

Insegnanti non vedenti

  1. 1.     Legge 946 del 29-9-1967, art. 1: ammissione dei diplomati e laureati ciechi ai concorsi a cattedre per l'insegnamento delle materie letterarie ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media.
  2. 2.     Legge 601 del 4-6-1962 sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre: tale disposizione allarga il ventaglio delle discipline, che possono essere insegnate da docenti ciechi. Oltre a quelle già note, si aggiungono: italiano, latino e greco nei Licei classici, italiano e latino in quelli scientifici, italiano, latino e storia negli Istituti magistrati, italiano e storia negli Istituti tecnici, lingua straniera in ogni ordine di scuola.
  3. 3.     Legge 601 del 4-6-1962 art. 2 e Legge 946 del 29-9-1967 art. 9: la presenza dell’assistente del docente non vedente è facoltativa. All’inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti ciechi, ove occorra, comunicano per iscritto nominativo, qualifica e recapito dell'assistente prescelto per l'anno medesimo al capo Istituto, a cui compete l’onere di concedere o meno il nulla osta. In caso di mancato gradimento il capo Istituto inviterà l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona.
    1. 4.     Legge 270 del 20-5-1982, art. 61 e Legge 120 del 5-2-1991, art. 21: viene previsto che gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo abbiano la precedenza assoluta nella scelta della sede. Nei concorsi a cattedra, il 2 per cento dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.
    2. 5.     Circolare ministeriale n. 18 del 9-2-2012, Prot. n. 703, recante indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo nell’anno scolastico 2012-13, <devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet>.

 

Massofisioterapisti, terapisti della riabilitazione e fisioterapisti non vedenti

  1. 1.     Decreto Legislativo 502 del 30-12-1992, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della Legge 421 del 23-10-1992, che regolamenta il rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post laurea.
  2. 2.     Legge 29 del 11-1-1994 art. 4 commi 2 e 3 sul collocamento obbligatorio:
  • Ø  comma 2-i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione o un fisioterapista non vedente iscritto all'Albo professionale, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico dei terapisti della riabilitazione;
  • Ø  comma 3- Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione o un fisioterapista non vedente iscritto all'Albo, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione.
  1. 3.     Legge 29 del 1994 che rimanda alla Legge 113 del 29-3-1985 art. 6 per quanto riguarda le modalità del collocamento:
    1. 1.     comma 1-entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i terapisti della riabilitazione e i fisioterapisti non vedenti nella quota prevista dalla Legge 29 del 1994, i datori di lavoro privati presentano richiesta al servizio per il collocamento mirato;
    2. 2.     comma 5- qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, il servizio per il collocamento mirato li invita a provvedere. Trascorso un mese il servizio competente procede all'avviamento d'ufficio.
  2. 4.     Decreto ministeriale della Sanità 10-7-1998 (Gazz. Uff. n. 163 del 15 luglio 1998): lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista è prorogato unicamente per i non vedenti in attesa di una preannunciata rideterminazione del relativo profilo professionale;
  3. 5.     Decreto ministeriale della Sanità 27-7-2000 (Gazz. Uff. n. 189 del 14 agosto 2000), che stabilisce l’equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base

 

Sezione A Diploma universitario

Sezione B Titoli equipollenti

 

Fisioterapista - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741

Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1

 

 

Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali

 

 

Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341

 

 

Tecnico fisioterapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982

 

 

Terapista della riabilitazione dell'apparato motore - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982

 

 

Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)

 

Nota Bene: L’equipollenza dei titoli <non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente>. Da ciò, si evince una distinzione fra equipollenza dei titoli e relativo inquadramento contrattuale anche ai fini economici da un lato, e mansionamento dall’altro, per il quale, invece, assume rilievo l’effettivo conseguimento di una specializzazione professionale di livello universitario per la valutazione delle competenze acquisite.

  1. 6.     D.P.R. 220 del 27-3-2001: recante il regolamento sulla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, che non contempla più i concorsi per massofisioterapista.

I C.C.N.L. del comparto Sanità mantengono il massofisioterapista solo come profilo professionale ad esaurimento.

  1. 7.     Decreto ministeriale della Sanità 29-4-2001 (Gazz. Uff. n. 118 del 23-5-2001), nell’elencare i profili professionali dell’area riabilitativa, non contempla più il massofisioterapista
  2. 8.     Decreto legislativo 502 del 1992 art. 6 comma 3 e Decreto Legge 250 del 3-2-2005 (convertito dalla Legge n. 27/2006) art. 4-quater, secondo cui la formazione per l’accesso alle professioni sanitarie è esclusivamente di livello universitario e i corsi pregressi, non riordinati, devono ritenersi soppressi.

I massaggiatori-massofisioterapisti biennali ante 1996, che hanno cioè conseguito il titolo antecedentemente alla riforma di cui al Decreto Lgs. 502/1992, possono continuare a svolgere le funzioni previste dalle previgenti disposizioni ad essi riferite (quindi solo prestazioni massoterapiche sotto il controllo diretto del medico). Essi, ove già assunti, mantengono in essere il rapporto di lavoro con il relativo inquadramento “ad esaurimento”. Essi non possono accedere ai corsi di riconversione creditizia. I massaggiatori-massofisioterapisti post 1996, che cioè hanno conseguito il titolo dopo la soppressione dei relativi corsi disposta dal Decreto Lgs. 502/1992 (i corsi attivati dopo il 1° gennaio 1996), a rigore in realtà non hanno conseguito alcun titolo idoneo a legittimare lo svolgimento di qualsiasi attività sanitaria riabilitativa. Non dovrebbe essere più consentita la nuova assunzione in ruolo di massofisioterapisti biennali presso strutture pubbliche e private accreditate.

Da rilevare che i nuovi “titoli” previsti dai Repertori regionali per le professioni (ad es. di “Massaggiatore e operatore della Salute”, di “Operatore del Massaggio Sportivo” e di “Operatore di tecniche del massaggio orientale”) non hanno valore abilitante all’esercizio di attività sanitaria propria del fisioterapista.

  1. 9.     Circolare Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, Ufficio I Prot. 2870-P-22/01/2010: il massofisioterapista non vedente può svolgere la propria attività in regime professionale o in regime di dipendenza presso strutture non appartenenti al Servizio sanitario Regionale, fatti salvi i casi di coloro che erano già stati assunti con detta qualifica prima dell’entrata in vigore del CCNL del comparto sanità del 1999(cit. <il massofisioterapista è una figura posta ad esaurimento dal CCNL del comparto sanità del 9 aprile 1999 e, pertanto, non è possibile bandire concorsi pubblici per l’assunzione di detti professionisti>).
  2. 10.  Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 317del12-12-2012, che ammette l'iscrizione dei fisioterapisti non vedenti all'Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
  3. 11.  Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, Divisione V, N. 21 del 24-6-2015, che estende alla figura professionale dei fisioterapisti non vedenti gli obblighi assunzionali che erano riservati ai terapisti della riabilitazione, anche quest’ultima figura ormai in esaurimento.

 

Casistica giurisprudenziale

  1. 1.     Pretore Milano 11-4-1995- In caso di ritardo (sei mesi) ingiustificato nell’assunzione di un soggetto avviato obbligatoriamente, il datore di lavoro deve risarcire a quest’ultimo il danno conseguente (nel caso di specie, il Pretore ha ritenuto ingiustificato il ritardo motivato dall'impresa destinataria dell’avviamento con la situazione di crisi in cui versava; tale impresa, invero, nonostante si trovasse da tempo nelle condizioni di crisi in bilancio, aveva formulato la richiesta di sospensione solo nel semestre successivo alla delibera di avviamento della ricorrente da parte del Servizio del collocamento mirato, che pertanto non era stata ricompresa nella sospensione concessa); Cassazione civile, sez. Lavoro, Sentenza n. 488 del 13-1-2009- In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro all’obbligo di assunzione di un lavoratore avviato in regime di collocamento obbligatorio, il danno spettante a quest’ultimo è da liquidarsi exartt. 1226 e 1227 Codice Civile. Si quantifica nelle retribuzioni perdute dalla data di mancata assunzione sino a quella di emanazione della sentenza di secondo grado, salvo che il renitente datore di lavoro provi l’aliunde perceptum oppure la negligenza del prestatore di lavoro nel cercare altra proficua occupazione. Non possono ricadere sul lavoratore le conseguenze sfavorevoli discendenti dal tempo impiegato per la tutela giurisdizionale dei propri diritti.
  2. 2.     Cassazione civile, sez. Lavoro, Sentenze n. 8555 del 5-9-1997 e n. 3030 del 29 -3-1999- nel caso di licenziamento di un invalido per mancanza di posti compatibili con la sua menomazione (vedi anche Cass. n. 24091 del 2009), l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro riguarda l'impossibilità di utilizzare il prestatore di lavoro licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita.
  3. 3.     T.A.R. Lazio, sez. I°, Sentenza n. 3123 del 3-11-1998- al centralinista cieco, pur se non assunto in base alle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti ai sensi dell’art. 9 della Legge 113 del 1985, compete l’indennità di mansione. Infatti la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, concorda nel ritenere che l'indennità in questione trovi giustificazione nell’obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva.
  4. 4.     Consiglio di Stato, sez. V°, Sentenza n. 2098 del 13-12-1999- l'art. 9 comma 2 della Legge 113 del 1985, in materia di collocamento obbligatorio dei non vedenti, indica espressamente le prestazioni dei centralinisti telefonici ciechi come particolarmente usuranti e tali da essere ricompensati con la corresponsione di un’indennità di mansione, pari a quella riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa azienda di Stato per i servizi telefonici, regime, questo, specifico e di stretta interpretazione e, quindi, non estensibile ai centralinisti vedenti.
  5. 5.     Cassazione civile, sez. Lavoro, Sentenza n. 13893 del 11-12-1999- L’obbligo che la Legge 113 del 1985 pone ai privati datori di lavoro muniti di centralini telefonici aventi i requisiti dimensionali previsti dall’art. 3 di assumere centralinisti privi della vista (ciechi) iscritti all’apposito Albo professionale trova deroga solo nelle ipotesi espressamente previste da detto articolo, in collegamento, peraltro, con la previsione dell’art. 8 che pone a carico della Regione le spese per i necessari adattamenti tecnici del centralino (nella fattispecie, la società ricorrente, editrice di un quotidiano, eccepiva tra l’altro l’inesistenza nell’assetto organizzativo aziendale della figura del centralinista puro e non vedente; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., in punto di fatto ha rilevato che le mansioni accessorie affidate ai centralinisti e richiedenti l'uso della vista potevano essere svolte dai centralinisti vedenti, rimanendo il lavoratore non vedente assegnato ai soli compiti della sua qualifica).
  6. 6.     Consiglio di Stato, sez. V°, Sentenza n. 4867 del 20-9-2000- L'art. 3 commi 3 e 4, della Legge 113 del 1985, nel disciplinare l’avviamento al lavoro obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti, presuppone che nella struttura, pubblica o privata ove il soggetto è avviato, sia munita di un centralino telefonico, con ciò intendendo non la mera dotazione di un impianto tecnologico, bensì l’esistenza di un servizio, cioè di un insieme organizzato di persone e cose finalizzato all’erogazione di quella specifica utilità corrispondente allo smistamento in entrata ed in uscita di chiamate telefoniche, come d'altronde si evince dalle successive norme della stessa Legge 113 del 1985, laddove viene prevista la riserva del 51 per cento dei posti del centralino ai non vedenti, in tal modo presuppone che quest’ultimo sia appunto una funzione organizzata.
  7. 7.     T.A.R. Lombardia, sez. I°, Sentenza n. 557 del 30-8-2001- Deve considerarsi illegittima l’esclusione di una ditta da una gara d’appalto in ragione della mancata presentazione della certificazione, rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro, di ottemperanza agli obblighi contemplati dalla Legge 68 del 1999, in presenza di un organico inferiore a quello richiesto per l’applicazione delle assunzioni obbligatorie di disabili, anche se tale attestazione è prevista dal bando a pena di decadenza. Dal contesto sistematico della Legge, si deduce infatti che l’obbligo di specifica certificazione, ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/1999, si pone solamente per le imprese destinatarie dell’obbligo di assunzione di predeterminate aliquote di lavoratori disabili, individuate dalla legge in quelle con un organico non inferiore a 15 dipendenti.
  8. 8.     T.A.R. Campania, sez. II°, Sentenza n. 1425 del 18-3-2002- Il diritto alla riserva di posti nelle assunzioni della P.A. è riconducibile direttamente alla Legge 68 del 1999, che appresta una tutela sostanziale e non più meramente formale alla condizione del disabile, in diretta applicazione dei principi di cui agli art. 2 e 3 della Costituzione.
  9. 9.     Cassazione civile, sez. Lavoro, Sentenze n. 10347 del 17-7-2002, n. 28426 del 19-12-2013, n. 8450 del 10-4-2014- Il licenziamento dell’invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 10 della Legge 482 del 1968, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza per gli impianti, accertati dall’apposita commissione medica; nel caso in cui all’invalido residui una capacità lavorativa, inoltre, sussiste in capo al datore di lavoro l’obbligo di adirlo a mansioni equivalenti o anche inferiori, compatibili con il nuovo stato dell’infermità, se la stessa struttura organizzativa dell’azienda e la situazione dell’organico aziendale lo consentono. A tal fine, deve ritenersi che il giudizio della commissione medica di cui all’art. 20 della Legge 482 del 1968 non possa essere limitato alle mansioni in precedenza espletate dall’invalido, ma debba essere esteso anche alle altre mansioni allo stesso affidabili nell’ambito dell’azienda e che il licenziamento sia giustificato solo nel caso in cui la pericolosità, per le persone e per gli impianti, sia riferibile a tutte le possibili mansioni in concreto affidabili all’invalido. Considerando il fatto che non è possibile imporre al datore di lavoro di “creare” un posto di lavoro che non esiste, occorre ricercare la mansione tra quelle che già esistono nel luogo di lavoro.
  10. 10.  T.A.R. Veneto, sez. III°, Sentenza n. 925 del 1-2-2003- Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l’impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 68 del 1999.
  11. 11.  Consiglio di Stato, Sentenza n. 5225/2007 (passato in giudicato)- che ha chiaritoche i diplomi biennali di massofisioterapista non sono equipollenti alla laurea in fisioterapia. Dopo la riforma delle professioni sanitarie avviate dal Decreto Lgs. 502/1992, il profilo professionale del massaggiatore-massofioterapista è da ritenersi ormai superato con l’istituzione della nuova figura del fisioterapista. In tal senso, si è pronunciato anche il T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia (Sentenza n. 1136/2007) e sezione di Milano (Sentenza n. 4060/2008).
  12. 12.  Corte dei Conti (Sezioni Riunite per la Regione Sicilianadeliberazione n. 49/2011/SS.RR./PAR; Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 417 del 11-9-2012; Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere n. 45 del 12-2-2013; Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, deliberazione n. 13 del 21-1-2014; Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere n. 61 del 10-2-2014; Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 103/2015/PAR; Sezione Regionale di Controllo per il Molise, deliberazione n. 63/2015/PAR)- Nessun divieto alle assunzioni opera nei confronti di un Ente passibile degli obblighi occupazionali, nell’ambito della rispettiva quota di riserva, al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili.
  13. 13.  Cassazione civile, sez. Lavoro, Sentenza n. 10338 del 3-5-2013- Il diritto del lavoratore invalido a non essere trasferito presso altra sede lavorativa se non con il proprio consenso resta subordinato, secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 3 e 33, comma 6, della Legge 104 del 1992, alla gravità della disabilità accertata dall’apposita Commissione istituita presso la competente Azienda sanitaria locale.
    1. 14.  Cassazione civile, sez. Lavoro, Sentenze n. 1335 del 26-1-2015, n. 1336 del 26-1-2015, n. 1487 del 27-1-2015, n. 1758 del 30-1-2015, n. 1759 del 30-1-2015, n. 1838 del 2-2-2015, n. 1839 del 2-2-2015, n. 2032 del 4-2-2015, n. 2383 del 9-2-2015, n. 2384 del 9-2-2015, n. 2558 del 10-2-2015, n. 2559 del 10-2-2015, n. 9215 del 7-5-2015, n. 18153 del 16-9-2015- La Corte di Cassazione, nelle diverse pronunce che hanno visto tutte il MIUR soccombente, ha confermato e avvalorato, oltre ogni ragionevole dubbio, che la comunicazione a pacchetto su rete IP rappresenti semplicemente una modalità tecnica diversa di distribuzione del servizio di telefonia rispetto alla tradizionale rete telefonica a commutazione di circuito e che pertanto, la scelta del datore di lavoro di avvalersi di tale modalità di smistamento e di gestione del traffico telefonico, non possa e non debba incidere sull’osservanza e sul rispetto della Legge N. 113/1985, che rimane dunque valida a tutti gli effetti. Infine, spetta alla TELECOM Italia S.P.A. (o all’Azienda telefonica che ha installato e collaudato il centralino telefonico) confermare <l’esistenza di un centralino assoggettabile agli obblighi previsti dalla L. n. 113 del 1985 con posto operatore per non vedente> (Cass., Sentenza n. 18153 del 16-09-2015, pag. 4). Ed è sempre la TELECOM incaricata di verificare le funzionalità dei centralini in funzione presso datori di lavoro pubblici e privati, assoggettabili agli obblighi previsti dalla Legge N. 113/1985, sulla base delle norme dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I – norme 103), nonché dal già Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite dell’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, norme diramate, poi, dal Ministero del Lavoro con circolare N. 88/86 del 21 luglio 1986.
    2. 15.  T.A.R. Puglia, sez. Unite, Sentenza N. 01292 del 8-10-2015- che ha accolto il ricorsopromosso dall’UICI Consiglio Regionale Puglia contro la Regione Puglia per l’annullamento del bando per l’assunzione, presso la Regione, di N. 40 persone con disabilità ai sensi dell’art.1 della Legge 69 del 1999, nella parte in cui venivano esclusi i non vedenti per incompatibilità della condizione di privi della vista con le mansioni proprie della qualifica per la quale è stato bandito il concorso, affermando altresì l’insostenibilità dei costi necessari per dotarsi degli strumenti informatici e delle procedure indispensabili per adeguare le dotazioni già in uso, al fine di consentire ai non vedenti di attendere a dette mansioni, sebbene siano all’uopo disponibili sistemi informatici liberamente installabili sulle normali postazioni di personal computer. In esecuzione della sentenza del TAR, la Regione Puglia - Servizio Personale e Organizzazione ha adottato tempestivamente apposita determinazione inerente la riapertura dei termini del bando di concorso disabili riservata esclusivamente alle persone non vedenti.

 

 

LAPR (EC/ec)

S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\LAVORO\LEGGI GENERALI NON VEDENTI (LAVORO SCUOLA FISIO-MASSO).DOC